Regolamento IAS

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26-09-2014

IAS

Interassociazione Arti per la Salute

 

REGOLAMENTO

 

 

 

Introduzione

 

Il presente Regolamento fornisce linee guida sulle finalità della Interassociazione Arti per la Salute e sulle modalità per metterle in pratica. Il Regolamento è parte integrante dello Statuto e deve essere preso in visione da ogni appartenente all’Associazione ed applicato in ogni suo punto.

Detto Regolamento verrà consegnato ad ogni nuovo socio all’atto dell’iscrizione.

 

 

Regolamento

 

 

I soci della IAS

 

1) I soci della IAS hanno:

a) l’obbligo del rispetto delle norme etiche e deontologiche previste dal codice etico e deontologico dell’Associazione e di tutti i documenti regolamentari dell’associazione;

b) il dovere del pagamento della quota annua così come stabilito, in cifre e modalità, dal Consiglio Direttivo;

c) il dovere di sorveglianza e di intervento, all’interno delle singole associazioni o federazioni, della corretta condotta dei proprio associati relativamente alle linee guida ed ai principi stabiliti dall’assemblea della IAS;

d) il diritto di pubblicizzare l’appartenenza alla IAS, dandone notizia tramite i propri strumenti sociali (stampa, newsletter, sito internet, comunicazioni ai soci ed ai propri interlocutori).

 

 

Il Consiglio Direttivo della IAS

 

2) I Consiglieri della IAS:

a) sono tenuti a rappresentare nel Consiglio della IAS la volontà dell’Assemblea dei soci della propria associazione o federazione. Essi faranno da tramite tra il Consiglio Direttivo della IAS ed il Consiglio Direttivo della associazione rappresentata riportando fedelmente quanto deliberato e garantendone l’attuazione;

b) hanno il diritto di rappresentare la IAS nei rapporti con il pubblico e le istituzioni, facendosi portavoce delle istanze individuate dal Consiglio della IAS avendo cura di non adottare comportamenti che possano avvantaggiare o svantaggiare una parte dei soci rispetto ad altra.

 

3) Il Consiglio Direttivo della IAS:

a) ha il dovere di sottoporre al Consiglio dei Probiviri le relative istanze ad esso indirizzate a carico del Consiglio direttivo

b) ha il dovere di rendere esecutive le eventuali sanzioni prescritte dal Consiglio dei Probiviri e di adeguarsi alle raccomandazioni o direttive ricevute dal Consiglio dei Probiviri in questioni di ordine interno entro la prima riunione del Consiglio Direttivo seguente la comunicazione.

 

 

Il Collegio dei Probiviri della IAS

 

a) è tenuto, in caso di denuncia, a dare inizio alla procedura entro 10 giorni dalla ricezione della domanda

b) in caso di conflitto di interesse per motivo personale, professionale o altro relativo ad un quesito ad esso sottoposto, un singolo Consigliere dei Probiviri è tenuto ad astenersi dal votare in merito alla questione e dall’influenzare la scelta degli altri Probiviri

c) in caso di quesiti o istanze presentate all’attenzione del Collegio dei Probiviri, per le quali nessun Consigliere ritenesse di avere competenza necessaria alla risposta, il Collegio dei Probiviri è tenuto a scegliere un consulente esterno esperto in materia al quale rivolgersi per raccogliere gli elementi necessari a deliberare

d) in caso di mancanza riscontrata a carico di un socio dell’Interassociazione, il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo della IAS le proprie conclusioni proponendo le sanzioni possibili. Le sanzioni potranno andare dal richiamo scritto, all’ammenda economica sino all’espulsione del socio dall’Interassociazione.

 

 

 

 

Interassociazione Arti per la Salute "Associazione non a scopo di lucro"
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