IAS
Interassociazione Arti per la Salute
REGOLAMENTO
Introduzione
Il presente Regolamento fornisce linee guida sulle finalità della Interassociazione Arti per la Salute e sulle modalità per metterle in pratica. Il Regolamento è parte integrante dello Statuto e deve essere preso in visione da ogni appartenente all’Associazione ed applicato in ogni suo punto.
Detto Regolamento verrà consegnato ad ogni nuovo socio all’atto dell’iscrizione.
Regolamento
I soci della IAS
1) I soci della IAS hanno:
a) l’obbligo del rispetto delle norme etiche e deontologiche previste dal codice etico e deontologico dell’Associazione e di tutti i documenti regolamentari dell’associazione;
b) il dovere del pagamento della quota annua così come stabilito, in cifre e modalità, dal Consiglio Direttivo;
c) il dovere di sorveglianza e di intervento, all’interno delle singole associazioni o federazioni, della corretta condotta dei proprio associati relativamente alle linee guida ed ai principi stabiliti dall’assemblea della IAS;
d) il diritto di pubblicizzare l’appartenenza alla IAS, dandone notizia tramite i propri strumenti sociali (stampa, newsletter, sito internet, comunicazioni ai soci ed ai propri interlocutori).
Il Consiglio Direttivo della IAS
2) I Consiglieri della IAS:
a) sono tenuti a rappresentare nel Consiglio della IAS la volontà dell’Assemblea dei soci della propria associazione o federazione. Essi faranno da tramite tra il Consiglio Direttivo della IAS ed il Consiglio Direttivo della associazione rappresentata riportando fedelmente quanto deliberato e garantendone l’attuazione;
b) hanno il diritto di rappresentare la IAS nei rapporti con il pubblico e le istituzioni, facendosi portavoce delle istanze individuate dal Consiglio della IAS avendo cura di non adottare comportamenti che possano avvantaggiare o svantaggiare una parte dei soci rispetto ad altra.
3) Il Consiglio Direttivo della IAS:
a) ha il dovere di sottoporre al Consiglio dei Probiviri le relative istanze ad esso indirizzate a carico del Consiglio direttivo
b) ha il dovere di rendere esecutive le eventuali sanzioni prescritte dal Consiglio dei Probiviri e di adeguarsi alle raccomandazioni o direttive ricevute dal Consiglio dei Probiviri in questioni di ordine interno entro la prima riunione del Consiglio Direttivo seguente la comunicazione.
Il Collegio dei Probiviri della IAS
a) è tenuto, in caso di denuncia, a dare inizio alla procedura entro 10 giorni dalla ricezione della domanda
b) in caso di conflitto di interesse per motivo personale, professionale o altro relativo ad un quesito ad esso sottoposto, un singolo Consigliere dei Probiviri è tenuto ad astenersi dal votare in merito alla questione e dall’influenzare la scelta degli altri Probiviri
c) in caso di quesiti o istanze presentate all’attenzione del Collegio dei Probiviri, per le quali nessun Consigliere ritenesse di avere competenza necessaria alla risposta, il Collegio dei Probiviri è tenuto a scegliere un consulente esterno esperto in materia al quale rivolgersi per raccogliere gli elementi necessari a deliberare
d) in caso di mancanza riscontrata a carico di un socio dell’Interassociazione, il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo della IAS le proprie conclusioni proponendo le sanzioni possibili. Le sanzioni potranno andare dal richiamo scritto, all’ammenda economica sino all’espulsione del socio dall’Interassociazione.